In sede di conversione del Dl 50/2017 articolo 57, che ha modificato in parte la disciplina di favore per le startup innovative recata dall’articolo 25 e seguenti del Dl 179/2012, può essere utile un riepilogo delle caratteristiche per rientrare tra i beneficiari della norma.

L’impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la societa’ di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato, che possiede i seguenti requisiti:

è costituita da non piu’ di sessanta mesi;

è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purche’ abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

a partire dal secondo anno di attivita’ della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi’ come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

non distribuisce, e non ha distribuito, utili; ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non e’ stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale.

Di Stefano Gronchi